Ottenere l’attestato di rischio RC Auto
Con l’entrata in vigore del Regolamento IVASS n.9 del 2015, l’attestato di rischio non verrà più trasmesso al contraente come documento cartaceo per posta, ma sarà messo a disposizione in via telematica almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto R.C. Auto, nell’Area Riservata dedicata ai clienti.
Il contraente, senza costi aggiuntivi, può comunque richiedere:
- l’attivazione della consegna del suo attestato di rischio anche tramite posta elettronica, indicando alla propria filiale di fiducia l’indirizzo e-mail di riferimento in fase di sottoscrizione contrattuale, oppure in corso d’anno;
- una stampa dell’attestato di rischio telematico rivolgendosi alla propria filiale.
A partire dagli attestati di rischio relativi ai contratti in scadenza dal 1° dicembre 2015, le medesime modalità di consegna previste per il contraente saranno rese disponibili anche per gli altri aventi diritto (proprietario, usufruttuario, locatario, acquirente con patto di riservato dominio se soggetti diversi dal contraente).
Infine, secondo quanto previsto dal suddetto Regolamento gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l’attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del DL n. 209 del 7 settembre 2005. La Compagnia fornirà riscontro per via telematica entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.
Gli attestati di rischio così forniti, non potranno essere utilizzati in sede di stipula di un nuovo contratto perché la situazione assicurativa del proprietario del veicolo sarà acquisita direttamente dall’assicuratore in via telematica tramite apposita Banca Dati.